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DOMANDE FREQUENTI FORMAZIONE
Di seguito le Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale – Testo Unico 2025.
Per riepilogo storico si mantiene a disposizione quanto previsto in precedenza.
In relazione ai nuovi obblighi per gli Iscritti agli Ordini degli Ingegneri nell’ambito della formazione continua permanente (entrata in vigore dal 1° gennaio scorso), si riporta di seguito il già pubblicato documento riepilogativo L’aggiornamento della competenza professionale, integrato con le “Linee di indirizzo 2” approvate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e trasmesse in data 23 maggio 2014.
Scarica documento riepilogativo (ult. agg. 27 maggio 2014)
Inoltre si riportano le “Linee di indirizzo 3” (emesse il 19 novembre 2014) che forniscono ulteriori precisazioni per il riconoscimento dei CFP dovuti ad attività formali ed informali (come previsto dalla tabella A del regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri).
Tutta la documentazione relativa alla presentazione delle istanze di riconoscimento CFP ad un evento è in corso di riscrittura per adeguarla a quanto previsto dalle Linee Guida 2025 emesse dal CNI.
Delibera 397 del 23 ottobre 2024
Per informazioni scrivere a formazione@ording.torino.it
E’ possibile richiedere l’aggiornamento relativo all’apprendimento informale per:
– Pubblicazioni qualificate nell’ambito dell’ingegneria
– Brevetti nell’ambito dell’ingegneria
– Partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche nell’ambito dell’ingegneria
– Partecipazione a commissioni di esami di stato per l’esercizio della professione di ingegnere
compilando on line il modulo sul portale www.formazionecni.it
Le ore di Docenza/Relatore per i vari corsi organizzati da Architetti, Geometri, ecc, possono essere riconosciute solamente se l’evento porta anche alla maturazione dei CFP per gli Ingegneri partecipanti.
In altri termini se ne deriva che l’evento è stato riconosciuto valido da un Ordine degli Ingegneri territoriale e quindi vengono prese le partecipazioni mediante registro firme e caricati i partecipanti sulla piattaforma della Formazione (ivi compresi Docenti/Relatori).
Si, l’articolo 11 del regolamento, e successive precisazioni delle Linee Guida del CNI terza versione, indicano chiaramente le seguenti possibilità di esonero:
– Maternità o paternità;
– Malattia o infortunio;
– Assistenza a figli o parenti di primo grado;
– Lavoro all’estero.
Per le formalità di inoltro della domanda si rimanda al Regolamento.
Per il riconoscimento dei crediti relativi all’evento non si deve fare nulla, verranno semplicemente accreditati a tutti i partecipanti, previa verifica delle firme apposte all’ora di ingresso e all’ora di uscita, con caricamento sul portale del CNI a cura dell’Ordine competente per territorio.
La mancanza però di una firma in concomitanza dell’orario di ingresso/uscita rende nulla la partecipazione all’evento stesso per cui non possono essere riconosciuti i CFP.
L’art.11 del regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale degli iscritti agli Albi degli Ingegneri indica esplicitamente le casistiche di esclusione dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale.
Queste risultano essere:
– maternità o paternità, per un anno;
– servizio militare volontario e servizio civile;
– grave malattia o infortunio;
– altri casi di documentato impedimento.
La richiesta dovrà essere presentata, in forma di istanza, da parte dell’Iscritto richiedente al proprio Ordine di competenza.
L’art. 2 del regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale degli iscritti agli Albi degli Ingegneri (e il susseguente Allegato A) descrivono l’aggiornamento Informale come legato ad attività professionale dimostrabile.
Ogni Iscritto dovrà inviare all’Ordine di appartenenza, entro il 30 novembre di ogni anno, l’apposito modulo, attualmente in fase di preparazione da parte del C.N.I..
Sarà possibile ottenere fino ad un massimo di 15 C.F.P. annui.
Qual è la frequenza minima ad un corso affinchè mi vengano riconosciuti i C.F.P. ?
Al fine del riconoscimento dei C.F.P. necessita una frequenza minima del 90 % e non è possibile sospendere il corso per poi riprenderlo in una seconda fase..
Sì, tutti gli iscritti all’Albo sono tenuti all’aggiornamento della competenza professionale.
Nella fattispecie però, per il dipendente, di Società privata o Ente Pubblico, che non svolge atti di libera professione, la violazione dell’obbligo dell’aggiornamento della competenza professionale non si configura come illecito professionale e non è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale (quantomeno alla data del presente articolo).
E’ possibile acquisire C.F.P., anche per i dipendenti, con attività di apprendimento non formale anche al fine di mantenere almeno un minimo di 30 C.F.P. nell’eventualità di nuove condizioni lavorative con necessità di svolgere atti di professione.
I regolamenti per l’aggiornamento della Competenza Professionale degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri sono molto differenti e non è prevista la mutualità fra i suddetti Ordini; pertanto eventi organizzati dall’Ordine degli Ingegneri non possono essere riconosciuti, ai fini dell’accreditamento dei C.F.P., dall’Ordine degli Architetti, e viceversa.