Con la pubblicazione sul S.O. n. 53 alla G.U. 24/03/2012, n. 71, della Legge 24/03/2012, n. 27 (di conversione del “famoso” D.L. 24/01/2012, n. 1), recante disposizioni in materia di liberalizzazioni e crescita economica, si è forse completata una fase normativa iniziata nel 2006 con il cosiddetto “Decreto Bersani” (D.L. 223/2006, poi convertito con la Legge 04/08/2006, n. 248).
Riprendendo i giornali dell’epoca (anno 2006), possiamo leggere le seguenti dichiarazioni del Ministro (di allora): “Con i provvedimenti su professioni, taxi, banche, farmacie, intendiamo rimuovere i più evidenti ostacoli alla concorrenza. Una dozzina di misure per far muovere l’economia, riqualificare le attività economiche, ridurre i prezzi e far posto ai giovani” (!)
Sono passati 6 lunghi anni e che cosa è cambiato? Le affermazioni sopra riportate sembrano identiche a quelle del Presidente del Consiglio attuale, i provvedimenti di allora sono molto simili a quelli di oggi anche se dopo tutto questo tempo non si può dire che siano stati raggiunti gli obiettivi che i Governanti si erano prefissati.
Ma quel che ci si domanda è: se i provvedimenti di allora non hanno dato i frutti sperati, che effetti avranno quelli (molto simili) di oggi?
Ad esempio, l’assoluta liberalizzazione dei compensi per le prestazioni di ingegneria, in un periodo di fortissima riduzione della domanda dovuta alla grande crisi che ci attanaglia, comporta che le prestazioni professionali siano “devastate” da una competizione fondata praticamente soltanto sull’elemento “prezzo”. Possiamo affermare, senza tema di smentita, che i compensi con i quali vengono oggi aggiudicate la maggior parte delle gare pubbliche sono talmente bassi da risultare spesso inferiori ai puri costi necessari per l’esecuzione delle prestazioni, tanto da pregiudicarne l’effettiva qualità e ciò non può non avere ripercussioni gravi anche sulla qualità delle esecuzioni delle opere e sui maggiori costi per la Committenza che possono derivare da tale situazione.
Oggi si può confermare quanto già avevamo affermato in passato: con la tanto voluta liberalizzazione delle tariffe non si ottengono sostanziali risparmi per la collettività (anzi!) mentre, per contro, i suoi effetti stanno letteralmente “distruggendo” la nostra categoria che si trova oggi ad operare in condizioni economiche assolutamente insostenibili.
Per non parlare dei gravi problemi dei giovani che vedono acuirsi, con le nuove norme, il problema dell’accesso alla professione (basti pensare alle conseguenze dell’obbligatorietà assicurativa).
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Ma vediamo, in estrema sintesi, i principali contenuti dell’articolo 9 Legge 27/2012 di interesse per i Professionisti (mentre le altre norme introdotte inerenti il tirocinio, le assicurazioni e le società tra professionisti verranno analizzate e approfondite successivamente).
Tariffe professionali: vengono definitivamente abrogate le tariffe delle professioni regolamentate del sistema ordinistico, ma, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del Professionista sarà determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale, da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge e quindi entro 120 giorni dal 25/03/2012. Sorge spontanea la domanda: ma invece di emettere nuovi criteri non sarebbe stato più semplice mantenere le tariffe vigenti? (che peraltro rimangono valide, in sede giudiziale, sino all’emanazione del suddetto decreto ministeriale e che comunque manterranno una certa validità di riferimento, se non altro come usi e consuetudini consolidate). Evidentemente la sola parola “tariffa” crea qualche “problema” ai nostri legislatori; ci dobbiamo forse aspettare anche la proposta dell’eliminazione di tale vocabolo dalla lingua italiana?
Viene poi confermata l’abrogazione delle disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del Professionista rinviano alla tariffe, con la cancellazione di tutte quelle norme del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) e del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) che contengono riferimenti alle tariffe, in particolare i commi 1, 2, 3 dell’articolo 92 del Codice nonché i commi 1, 2, 3 dell’articolo 262, il comma 1 dell’articolo 263 ed il comma 3 dell’articolo 267 del Regolamento (sperando di non dimenticarne qualcuno).
Compensi professionali: il compenso del Professionista dovrà essere determinato in seguito ad un accordo con il Committente al momento del conferimento dell’incarico. A tal fine il Professionista deve rendere noto al cliente:
a) il grado di complessità dell’incarico,
b) gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico,
c) gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
In ogni caso la misura del compenso che deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
È evidente che tali informazioni saranno più opportunamente fornite al Committente utilizzando la forma scritta, anche se la Legge non ne prescrive più l’obbligatorietà, a richiesta del Committente, come era invece indicato nella versione originaria del Decreto Legge. L’utilizzo della forma scritta (comunque obbligatoria con la pubblica amministrazione) fornisce più tutela ai contraenti, rendendo più agevole la dimostrazione dei rispettivi diritti in caso di contestazioni.
Sarà cura del Professionista, per quanto riguarda i compensi, inserire clausole contenenti la riserva di rimodularli in caso di maggiori oneri dovuti a richieste o necessità che dovessero insorgere successivamente all’affidamento dell’incarico, oppure per cause impreviste o di forza maggiore. In tal senso il C.N.I. sta già predisponendo documenti che possano essere utili come traccia-base per la stesura delle lettere di incarico.
L’importo dei compensi dovrà essere stabilito sulla base dei criteri di legge ancora vigenti (importanza dell’opera e decoro della professione ex art. 233, secondo comma, del Codice Civile) secondo parametri liberamente concordati dalle Parti. Non può escludersi che il Professionista, d’accordo con il Committente, senza farvi espresso riferimento, in quanto abrogate, possa utilizzare ed applicare anche criteri e parametri già presenti nelle tariffe professionali, ovviamente da prendere in considerazione solamente come termine di valutazione. Questo perché, se la scelta dei parametri è rimessa alla volontà negoziale delle Parti, non potrebbe escludersi alle stesse il diritto sia di utilizzare parametri nuovi, sia di prendere come riferimento parametri precedentemente in uso.
Va sottolineato che resta in vigore il parere del Consiglio dell’Ordine sulla “liquidazione di onorari e spese” in caso di richiesta del Magistrato, sia per verificare la congruità dei compensi sulla base dei parametri prescelti, sia (ex art. 2233, primo comma, del Codice Civile) quando le Parti non hanno concordato un compenso. E nell’esercizio di tale attività istituzionale il Consiglio dell’Ordine applicherà il già citato secondo comma dell’art. 2233 del Codice Civile, che recita: “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione“.
Remo Giulio Vaudano