DOMANDE FREQUENTI ALBO

Cosa devo fare per iscrivermi all’Ordine di Torino?

Se è in possesso dei requisiti (residenza o domicilio professionale in provincia di Torino), l’interessato può avviare l’iter di trasferimento collegandosi alla pagina dedicata all’iscrizione e al trasferimento all’Albo.

Cosa devo fare per trasferirmi all’Ordine di Torino?

Se è in possesso dei requisiti (residenza o domicilio professionale in provincia di Torino), può avviare l’iter di trasferimento. L’Ordine di Torino richiederà d’ufficio il nulla osta e la documentazione all’Ordine di provenienza. L’interessato deve essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione. La casella PEC gratuita assegnata dall’Ordine di provenienza può continuare a essere utilizzata.

Cosa devo fare per trasferirmi a un altro Ordine?

Se residenza e domicilio professionale vengono trasferiti fuori dalla provincia di Torino, occorre richiedere il trasferimento all’Ordine della provincia di destinazione. L’iscritto deve essere in regola con il pagamento delle quote dovute all’Ordine di Torino. La PEC gratuita assegnata dall’Ordine di Torino può continuare a essere utilizzata.

Come posso chiedere la cancellazione dall’Albo?

È necessario presentare una domanda di cancellazione in bollo, allegando un documento di identità e inviando la documentazione tramite PEC entro il 30 novembre dell’anno in corso. La cancellazione evita il pagamento della quota a partire dall’anno successivo.

Posso congelare o sospendere la mia iscrizione all’Albo?

No. L’iscrizione non può essere sospesa volontariamente dall’iscritto. La mancata corresponsione delle quote comporta lo stato di morosità, ma non la cancellazione automatica dall’Albo.

Cosa devo fare per aggiornare i miei recapiti?

Le variazioni di indirizzo, telefono, e-mail o PEC devono essere effettuate accedendo all’area riservata del sito dell’Ordine e aggiornando direttamente i propri dati.

Sono obbligato a essere munito di casella PEC?

Sì. Gli iscritti agli Ordini professionali devono possedere una casella PEC. La mancata comunicazione del domicilio digitale può comportare la sospensione dall’Albo. A chi si iscrive o si trasferisce viene assegnata gratuitamente una PEC se non già posseduta.

Vorrei richiedere la casella PEC gratuita dell’Ordine: cosa devo fare?

È sufficiente inviare una richiesta all’Ordine tramite e-mail. Prima della richiesta è necessario verificare che i propri recapiti siano aggiornati e che la posizione contributiva sia regolare.

La mia casella PEC è pubblica?

Sì. Per legge la PEC degli iscritti è pubblica e consultabile tramite registri istituzionali come INI-PEC e l’Albo Unico Nazionale.

Dopo la cancellazione dall’Albo posso utilizzare ancora la casella PEC assegnatami dall’Ordine?

Dopo un periodo iniziale gratuito, la casella PEC può continuare a essere utilizzata a pagamento secondo le modalità comunicate dalla Fondazione CNI.

Devo iscrivermi al REGINDE per operare con il Tribunale?

No. Gli iscritti all’Albo vengono inseriti automaticamente nel REGINDE e l’Ordine provvede periodicamente all’aggiornamento dei dati.