La nuova sentenza del Consiglio di Stato: la competenza sulla progettazione strutture in c.a. è riservata ad ingegneri e architetti, con qualche eccezione per le costruzioni rurali.
La competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) dell’art. 16, r.d. n. 274 del 1929, purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.