AGENZIA DELLE ENTRATE

Data:
8 Aprile 2015

L’Agenzia delle Entrate con specifico provvedimento n. prot. 2015/35112 ha stabilito a partire dal 1° giugno 2015 l’obbligo da parte dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, di utilizzare la modalità telematica per presentare gli atti di aggiornamento dei dati catastali tramite modello unico informatico catastale. Pertanto da tale data, il modello può essere inviato solo online.

Quali sono i tipi di atti di aggiornamento catastale che hanno l’obbligo di invio telematico?

Secondo quanto stabilito dal provvedimento, gli atti di aggiornamento catastale con l’obbligo di presentazione telematica sono:

  1. Per le nuove costruzioni: la Dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari.
  2. Immobili già censiti nel catasto: le dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari. 
  3. Per i beni immobili non produttivi e per i beni comuni: le dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, compresi i beni comuni, e relative variazioni.
  4. Tipi mappali, di frazionamento e parcellari.
  5. Tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento; 

Per la trasmissione telematica del modello unico informatico catastale vanno utilizzate per gli atti di aggiornamento 1, 2 e 3 sopra elencati, la procedura Docfa e le specifiche tecniche approvate dell’Agenzia mentre per la trasmissione degli atti 4 e 5 la procedura Pregeo.

In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, il professionista potrà comunque presentare l’atto di aggiornamento su supporto informatico.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate –
www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.