Si rendono note agli Iscritti le precisazioni in merito alle dichiarazioni di fine lavori e richieste/attestazioni agibilità trasmesse dalla Direzione Territoriale Ambiente – Area Edilizia Privata della Città di Torino.
Gli artt. 24 e 25 del T.U. DPR 380/2001 disciplinano il procedimento per il rilascio del certifìcato/attestazione di agibilità. In particolare, l’art. 25 al comma 1 prevede che entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento il soggetto titolare del titolo abilitativo sia tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità o l’attestazione di agibilità.
In merito è stato riscontrato che pervengono richieste di agibilità su edifici di nuova costruzione che, a seguito di sopralluoghi effettuati a vario titolo dai Servizi tecnici interessati, risultano non completamente ultimati in quanto privi, in tutto o in parte, delle finiture previste.
A tal fine, la Direzione Territoriale Ambiente – Area Edilizia Privata ha precisato che la Circolare della Regione Piemonte n. 5/SG/URB del 27/4/1984, nel definire i tipi di intervento, elenca le opere e i manufatti da intendersi quali “Finiture esterne ed interne degli edifici”, richiamando l’attenzione sulla comunicazione di ultimazione lavori, nella quale si dichiara che le opere progettate sono state integralmente completate nel rispetto del titolo abilitativo e di ogni altra autorizzazione o prescrizione di altri Enti o autorità.
Tale comunicazione, necessaria per poter procedere alla richiesta del rilascio del certificato di agibilità o all’attestazione di agibilità, viene rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed i sottoscrittori della medesima sono consapevoli delle conseguenze penali, previste dall’art. 76, derivanti dal rilascio di false attestazioni.
Si ricorda, a tal proposito, che è obbligo dell’Amministrazione provvedere alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni di fine lavori che risulteranno non veritiere, per le valutazioni di competenza.