Tribunale di Torino – Proroga sospensione esecuzioni immobiliari

Data:
12 Gennaio 2021

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” il DL n. 183/2020 che ha  prorogato sino al 30 giugno 2021, all’art. 13 comma 13, la sospensione dell’esecuzione degli ordini di liberazione conseguenti all’adozione, ai sensi dell’art. 586 comma 2 c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati e abitati dal debitore e dai suoi familiari e, al comma 14, la sospensione delle esecuzioni immobiliari aventi a oggetto l’abitazione principale del debitore

Pertanto le operazioni di stima dei periti, se riferite a procedure che costituiscono abitazione principale del debitore, sono anch’esse sospese sino al 30 giugno 2021 ex art. 4 D.L.  137/2020: sono quindi sospesi sino a tale data i giuramenti dei periti e  gli accessi degli stessi all’immobile onde visionare il bene pignorato. Si precisa che anche là dove, nel decreto di nomina, il perito estimatore sia stato autorizzato dal G.E. a iniziare le operazioni peritali dal 1° novembre 2020, oppure dal 1° gennaio 2021, tale data deve intendersi sostituita con quella del 1° luglio 2021.

Non sono invece sospese le procedure inerenti a immobili che non costituiscono abitazione principale del debitore o del terzo datore di ipoteca, e quindi beni diversi da quelli abitativi, beni abitativi ma occupati da terzi o da famigliari del debitore, con o senza titolo, ma senza che vi abiti anche il debitore. In tal caso gli accessi all’immobile pignorato del perito stimatore, del custode, nonché le visite degli offerenti per le vendite debbono ritenersi consentiti, sempre nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza epidemiologiche dettate dalla normativa emergenziale.

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