Le operazioni di stima dei periti, anche se riferite a procedure che costituiscono abitazione principale del debitore, possono riprendere: i periti potranno quindi depositare il documento contenente il giuramento, accedere agli immobili, predisporre la relazione, comunicarla e depositarla.
I periti estimatori NON sono tenuti a depositare istanza di proroga atteso che il Giudice provvederà, se del caso, a impartire disposizioni nell’ambito della singola procedura per la rifissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. o per altri incombenti.