A seguito della proroga della scadenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 al 31 dicembre 2021, il CNI, attraverso la circolare n. 779/XIX Sess./2021, segnala la proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio.
Tutti gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 conserveranno la loro validità per i 90 giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021), la cui durata potrà essere differita a 90 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza (quindi, al 31 marzo 2022).
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