E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2012, n. 201 il Decreto Ministeriale 7 agosto 2012 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.” chiarendo quanto anticipato all’art. 2 comma 7 del DPR. 151/2011.
Il Nuovo Decreto, che sostituisce il Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998, entrerà in vigore dal 90° giorno dalla data di pubblicazione ovvero dal 27/11/2012.
Il provvedimento introduce, ai fini degli adempimenti previsti, la suddivisione delle attività soggette in sottoclassi, e regolamenta i contenuti e i relativi allegati per ciascuna delle seguenti istanze:
- di valutazione dei progetti (art. 3);
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 4);
- d’Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5);
- di deroga (art. 6);
- di nulla osta di fattibilità (art. 7);
- di verifiche in corso d’opera (art. 8);
- Voltura (art. 9).
Infine per garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi dell’attività amministrativa, il Ministero dell’Interno ha approvato le modalità di presentazione, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
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