Nel Decreto del MISE del 6 agosto scorso, “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, all’Art. 2 “Tipologia e caratteristiche degli interventi”, Comma 1, e), xiv si legge che “ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;”.
In sintesi, come sottolineano le Consigliere referenti delle Commissioni Energia e Impianti Tecnologici e Ambiente dell’Ordine, Fabrizia Giordano ed Elisa Lazzari, “le caldaie alimentate a biomassa consentono agevolmente il superamento del doppio salto di classe, uno dei requisiti richiesti per l’applicazione del Superbonus, prestando però attenzione al fatto che non in tutti i comuni è consentita la loro installazione” (l’elenco dei comuni piemontesi e le rispettive zone di appartenenza sono riportate nell’Allegato I della deliberazione di Giunta regionale n. 24-903, consultabile al seguente link ).