Sezione di Amministrazione Trasparente

Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Riferimento normativo

Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013

Contesto

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l‘ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo. Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5 del D.lgs 33/2013, ovvero del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”. Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. La richiesta di accesso civico può essere presentata via e-mail al Responsabile Territoriale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPTC) tramite l’indirizzo accesso.civico@ording.torino.it. Il RPTC nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino è la sig.ra Vanda Gedda. Il titolare del potere sostituivo in materia di richiesta di accesso civico, è il Presidente dell’Ordine territoriale di Torino pro tempore (e-mail: presidente@ording.torino.it ).

Ultimo Aggiornamento: 16/10/2024

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